Comunicati di solidarietà dopo le perquisizioni e l’arresto del 6 novembre
Stanotte una nuova azione repressiva delle forze dell’ordine contro gli antifascisti toscani. A Firenze sono state effettuate numerose perquisizioni ed è stato arrestato un giovane compagno. Dopo l’arresto degli antifascisti a Pistoia alcune settimane fa si è ora voluto colpire il movimento fiorentino con un azione repressiva che conferma ancora una volta la pericolosità di questo governo.
Persone picchiate e torturate in carcere fino alla morte, migranti rinchiusi nei lager di stato, militanti antifascisti arrestati, campagne mediatiche volte a impaurire l’opinione pubblica, partiti di governo che si richiamano senza vergogna a ideologie fasciste e razziste, questa è l’Italia di oggi.
Noi crediamo che a tutto ciò sia giusto ribellarsi per cacciare il governo reazionario di Berlusconi ma senza riporre fiducia nella falsa opposizione del PD e dell’IDV che come abbiamo visto recentemente a Pistoia, nonostante l’evidente montatura poliziesca contro i tre compagni, si sono schierati saldamente al fianco del PDL e delle forze repressive dello stato solidarizzando addirittura con i fascisti di casapound.
Il PCL di Firenze chiede con forza l’immediata liberazione di tutti i compagni arrestati nelle ultime settimane, solidarizza con il CPA per l’ennesima azione repressiva, aderisce a tutte le mobilitazioni in solidarietà ai compagni arrestati, in particolare al presidio di oggi a Firenze sotto la prefettura ed alla manifestazione di domani in piazza San Marco.
Solidarietà con i compagni arrestati!
Mannu libero subito!
Partito Comunista dei Lavoratori
Sezione di Firenze
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Il comitato amici e parenti di Colle Val d’Elsa esprime piena solidarietà ai compagni antifascisti perquisiti e al compagno arrestato stanotte a Firenze e ne chiede l’immediata scarcerazione. Parteciperemo con voi al presidio questa sera alle 17.30 a Firenze sotto la Prefettura!
Come volevasi dimostrare stanno cercando in tutti i modi di fermarci e spaventarci… di impedirci di manifestare questa sera a Prato domani a Pisa Livorno e Firenze con espedienti sempre più repressivi… la nostra risposta deve essere ferma sicura e ad un unica voce… FUORI GLI ANTIFASCISTI DALLE GALERE!
Mannu libero! pampalea.blogspot.com
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Quando si parla di sicurezza…
Stamattina a Firenze sono scattate numerose perquisizioni nei confronti di militanti antifascisti, le quali hanno portato ad un arresto con conseguente detenzione in isolamento nel carcere di Sollicciano di un compagno. Esprimiamo la nostra più concreta solidarietà ai compagni coinvolti in questa vicenda, anche perchè si utilizza l’aggravante del terrorismo a scopo puramente intimidatorio, perseguendo i medesimi fini repressivi con cui stiamo avendo a che fare ormai da tempo. Non si riesce più a tenere il conto, a Firenze come in Toscana, dei provvedimenti contro chi ancora resiste a questo sistema intriso di violenza, discriminazione e neofascismo: chi lotta per riaffermare i propri diritti contro la disgregazione del tessuto sociale oggi è diventato oggetto di ogni tipo di persecuzione. Dalle ordinanze per sgomberare gli spazi autogestiti a quelle contro gli immigrati, dalle violente operazioni poliziesche contro gli studenti a quelle contro i militanti antifascisti di tutta la Toscana. Senza dimenticare le condanne contro il Movimento di Lotta per la casa di Firenze e Lorenzo Bargellini (praticamente un processo al mese) quelle contro i vari militanti delle realtà sociali e le denunce agli studenti, già minacciati ogni giorno da presidi e professori con il 5 in condotta, prima durante e dopo le occupazioni. C’è così tanta necessità di sicurezza da rinunciare ai nostri diritti fondamentali? I militari e le ronde sono per caso la soluzione?
Renzi sembra essere ogni giorno più in linea con le idee del Pdl, viste le recenti richieste al governo di una legge speciale per sgomberare definitivamente ogni spazio di resistenza in città. Ci chiediamo se ci sia un nesso fra le pressioni di quella banda impresentabile di soggetti del Pdl su prefetto e questore e i fatti di cui sopra.
SOLIDARIETA’ AI FERMATI !
NON UN PASSO INDIETRO !
Unione degli Studenti di Firenze
www.udsfirenze.it
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La Federazione fiorentina di Rifondazione comunista esprime forte preoccupazione per le perquisizioni avvenute nelle prime ore di stamani venerdì 6 novembre nelle case di attivisti antifascisti e conclusesi con un arresto.
Nell’azione condotta dalla Questura, sono stati confusi due fatti completamente diversi fra lòro: un’azione dimostrativa alla sede dell’Agenzia delle Entrate a Firenze, ed una vicenda di antifascismo avvenuta in via della Scala nello scorso mese di maggio iniziata con una aggressione da parte di esponenti della destra all’interno di un bar. Inoltre colpisce la modalità con la quale sono state effettuate le perquisizioni, che, allo stato attuale ci risulta siano avvenute soltanto verso gli antifascisti.
Questo fatto, insieme a quanto recentemente avvenuto a Massa, a Lucca e a Pistoia, rischia di far salire la tensione in città dove è forte e radicato un movimento antifascista che intende contrastare il tentativo di forze dichiaratamente fasciste, che violano il dettato costituzionale, di mettere radici nel nostro territorio. Queste provocazioni mirano a rompere il tessuto di coesione sociale alla base della convivenza civile e democratica, alimentando razzismo, xenofobia e guerra fra poveri in questa fase di grave crisi economica.
Rifondazione Comunista ribadisce il proprio impegno antifascista, esprime solidarietà ai compagni perquisiti e denuncia ancora una volta il tentativo di mescolare in modo strumentale due vicende completamente diverse fra loro.
Partito Rifondazione Comunista
Federazione di Firenze
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qui sotto riporto il testo della legge Scelba che dovrebbe (in teoria) punire la riorganizzazione del disciolto partito fascista:
Legge Scelba
Legge 20 giugno 1952, n. 645
Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.
aggiornato in data 30/11/2008 (in Gazz. Uff., 23 giugno 1952, n. 143)
Art. 1 – (Riorganizzazione del disciolto partito fascista).
Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, princìpi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.
Art. 2 – Sanzioni penali
Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell’art. 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da due a venti milioni di lire .
Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire .
Se l’associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate .
L’organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque siano custoditi .
Fermo il disposto dell’art. 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall’art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.
Art. 3 – Scioglimento e confisca dei beni
Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell’associazione, del movimento o del gruppo .
Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell’art. 1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell’art. 77 della Costituzione.
Art. 4 – Apologia del fascismo
Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità ideate nell’art. 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. .
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni .
La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.
La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per usi periodo di cinque anni.
Art. 5 – Manifestazioni fasciste
Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 lire .
Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell’art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni.
Art. 5-bis
Per i reati previsti dall’art. 2 della presente legge è obbligatoria l’emissione del mandato di cattura.
Art. 6 – Aggravamento di pene
Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall’art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorchè amnistiati.
Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l’associazione, il movimento, il gruppo o la stampa .
Art. 7 – Competenza e procedimenti
La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al Tribunale.
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Art. 8 – (Provvedimenti cautelari in materia di stampa).
Anche prima dell’inizio dell’azione penale, l’autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell’ipotesi del delitto preveduto dall’art. 4 della presente legge.
Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.
Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell’efficacia della registrazione, stabilita dall’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.
Art. 9 – (Pubblicazioni sull’attività antidemocratica del fascismo).
La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell’azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obbiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l’insegnamento, l’attività antidemocratica del fascismo.
La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 10 – (Norme di coordinamento e finali).
Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale.
Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell’attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge.
La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.